COS'E' |
La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto e l'eredità si può devolvere per legge (successione legittima, se ed in quanto manchi, in tutto o in parte, un testamento: artt. 565 e segg. cod. civ.) o per testamento (successione testamentaria: artt. 587 e segg. cod. civ.). L'eredità si acquista solo con l'accettazione, che può essere espressa (con atto pubblico o scrittura privata), tacita (in seguito al compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare), o con beneficio d'inventario (accettando crediti e debiti del defunto). Sono nulle le dichiarazioni di accettazione sottoposte a termine o condizione, come pure le dichiarazioni di accettazione parziale. Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni; ma chiunque vi abbia interesse può chiedere che il Giudice fissi un termine (ricorso per la fissazione del termine) entro il quale il chiamato all'eredità dichiari espressamente se accetta o rinunzia; decorso tale termine inutilmente, il chiamato perde il diritto di accettare. L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è una procedura che consente di mantenere distinti il patrimonio proprio dell’erede da quello ereditato dal defunto; in tal modo quest’ultimo risponderà eventualmente dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto (entro i limiti del patrimonio del defunto); l’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria per eredità a favore di persone giuridiche. Per eredi minori, interdetti, inabilitati e minori emancipati, tanto gli esercenti la potestà, quanto i diretti interessati dovranno richiedere l’autorizzazione del Giudice Tutelare (ricorso per l'autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore). L'accettazione con beneficio d'inventario può sempre farsi, anche in caso di espresso divieto da parte di chi ha fatto testamento. Accettare una eredità con beneficio di inventario implica l’impossibilità di alienare, sottoporre a pegno o ipoteca i beni ereditari senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, (Tribunale Sez. Famiglia per i beni immobili e Giudice delle Successioni per i beni mobili) a pena di decadenza dal beneficio; per i beni mobili, l’autorizzazione è necessaria per i cinque anni successivi all’accettazione.
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COME |
L’interessato che dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario deve farlo davanti al Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo ove il defunto aveva il suo ultimo domicilio) o rendere una dichiarazione davanti ad un notaio che ne curerà a sua volta il deposito in Cancelleria. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario. La redazione dell’atto di accettazione eredità con beneficio di inventario richiede preventivamente la fissazione di un appuntamento, da concordare di persona con la cancelleria (stanza 15/a dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al giovedì), depositando contestualmente i seguenti documenti:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte;
- Fotocopia codice fiscale del de cuius e del/gli accettante/i;
- Fotocopia carta d’identità valida o altro documento equipollente rilasciato da una Amministrazione dello Stato dell’accettante/i;
- Copia conforme della pubblicazione del testamento (se esistente) in bollo con gli estremi della registrazione;
- Copia conforme del provvedimento di autorizzazione del Giudice tutelare.
Il giorno stabilito per l’atto:
Per il ritiro di una copia conforme (che è possibile richiedere solo DOPO la trascrizione dell’atto, il cui costo è di € 294.00) del verbale di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario:
Una marca da € 11,62 per il ritiro della copia entro 5 giorni dalla richiesta, oppure una marca da € 34,87 per il ritiro della copia con urgenza (entro 2 giorni dalla richiesta).
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