Il Tribunale è sia un organo giudiziario sia un ufficio decentrato del Ministero della Giustizia. Nel primo caso, come organo giudiziario, esercita la giurisdizione in composizione monocratica o collegiale (giudice unico di primo grado).
Nel campo civile ha competenza per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. E’ inoltre sempre competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata, per la dichiarazione di fallimento e le cause che ne derivano, oltreché per le controversie di valore indeterminabile. E’ inoltre giudice di appello rispetto alle sentenze del Giudice di Pace.
In materia penale, il Tribunale ordinario, che esercita la giurisdizione in primo grado, è competente per i reati che non appartengono alla competenza del Giudice di Pace o della Corte di Assise; è inoltre giudice di appello rispetto alle sentenze del Giudice di Pace.
La funzione fondamentale del Tribunale è quella di assicurare una risposta giusta e fornita in tempi ragionevoli alle esigenze dei cittadini di vedere risolte le loro controversie.
Nel secondo caso il Tribunale, come ufficio decentrato del Ministero della Giustizia, gestisce procedimenti amministrativi.