Adozione di persona maggiorenne

Adozione di persona maggiorenne
DOVE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano 2°, stanza n. 14

Tel. 0131 284212

Fax 0131 284275


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Orario per il pubblico : dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Per informazioni telefoniche dalle ore 12.00 alle ore 13.00
COS'E' Adozione di una persona maggiorenne.
CHI Chiunque, purché abbia compiuto 35 anni (riducibili a 30 su autorizzazione del tribunale, concessa in presenza di circostanze eccezionali che consigliano l'adozione) e abbia un'età superiore di almeno 18 anni di quella dell'adottando, può adottare una persona maggiorenne proponendo ricorso al tribunale ordinario (per l'adozione di persone minori di età è competente il Tribunale per i minorenni). 
Non sono stabiliti limiti di età massima né per l’adottante, né per l’adottato.
Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento. 
Per poter adottare è necessario non avere figli naturali, legittimi o legittimati, oppure che i figli, se presenti, siano maggiorenni e consenzienti all’adozione.
Qualora si voglia adottare un maggiorenne e si abbiano figli maggiorenni - ma interdetti e non in grado di prendere una decisione al riguardo - è il Tribunale a decidere se concedere o meno il consenso all’adozione nell’interesse del figlio legittimo o legittimato. 
Chi , invece, ha figli minorenni non può adottare un maggiorenne, non rilevando che il figlio sia legittimo, legittimato o naturale riconosciuto. 
Il maggiorenne che è adottato da cittadino italiano, non acquista, automaticamente, tale cittadinanza.
COME

Proponendo ricorso al Presidente del Tribunale ordinario (per l'adozione di persone minori di età è competente il Tribunale per i minorenni) nel cui circondario l’adottante ha la residenza.
E’ necessario il patrocinio di un avvocato.
E' necessario, oltre al consenso dell'adottante ed dell'adottando, l'assenso del coniuge di entrambi, se coniugati e non legalmente separati, nonché dei genitori dell'adottando. Se l'assenso è negato, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Documenti da allegare all’istanza:

  1. Nota iscrizione a ruolo con contributo unificato di € 98,00 e marca da €27,00;
  2. Copia integrale atto di nascita dell’adottante (rilasciato dal Comune di nascita);
  3. Certificato di matrimonio (se coniugato) o di stato libero (se celibe o nubile) dell’adottante;
  4. Certificato di stato di famiglia dell’adottante;
  5. Certificato di residenza dell’adottante;
  6. Atto notorio attestante che il ricorrente (adottante) non ha figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi;
  7. Copia integrale atto di nascita dell’adottando (rilasciato dal Comune di nascita);
  8. Certificato di matrimonio (se coniugato) o di stato libero (se celibe o nubile) dell’adottando;
  9. Certificato di stato di famiglia;
  10. Certificato di morte o di nascita dei genitori dell’adottando.

Effetti
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. 
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori l'adottato può aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli. Salvo alcune eccezioni, l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine e l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione. L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia. Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Revoca 
In casi particolari l'adozione può essere revocata dal Tribunale su domanda sia dell'adottante sia dell'adottato.