Adozione di persona maggiorenne | |
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DOVE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano 2°, stanza n. 14 Tel. 0131 284212 Fax 0131 284275 e-mail: [email protected] Orario per il pubblico : dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Per informazioni telefoniche dalle ore 12.00 alle ore 13.00 |
COS'E' | Adozione di una persona maggiorenne. |
CHI | Chiunque, purché abbia compiuto 35 anni (riducibili a 30 su autorizzazione del tribunale, concessa in presenza di circostanze eccezionali che consigliano l'adozione) e abbia un'età superiore di almeno 18 anni di quella dell'adottando, può adottare una persona maggiorenne proponendo ricorso al tribunale ordinario (per l'adozione di persone minori di età è competente il Tribunale per i minorenni). Non sono stabiliti limiti di età massima né per l’adottante, né per l’adottato. Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento. Per poter adottare è necessario non avere figli naturali, legittimi o legittimati, oppure che i figli, se presenti, siano maggiorenni e consenzienti all’adozione. Qualora si voglia adottare un maggiorenne e si abbiano figli maggiorenni - ma interdetti e non in grado di prendere una decisione al riguardo - è il Tribunale a decidere se concedere o meno il consenso all’adozione nell’interesse del figlio legittimo o legittimato. Chi , invece, ha figli minorenni non può adottare un maggiorenne, non rilevando che il figlio sia legittimo, legittimato o naturale riconosciuto. Il maggiorenne che è adottato da cittadino italiano, non acquista, automaticamente, tale cittadinanza. |
COME |
Proponendo ricorso al Presidente del Tribunale ordinario (per l'adozione di persone minori di età è competente il Tribunale per i minorenni) nel cui circondario l’adottante ha la residenza. Documenti da allegare all’istanza:
Effetti In casi particolari l'adozione può essere revocata dal Tribunale su domanda sia dell'adottante sia dell'adottato. |