Ammortamento titoli di credito smarriti o distrutti

Ammortamento titoli di credito smarriti o distrutti
DOVE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano 2°, stanza n.14  

Tel. 0131 2842212   
Fax 0131 284275 
e-mail: [email protected]

orario al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
per informazioni telefoniche dalle ore 12.00 alle ore 13.00
COS'E'

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un titolo di credito ( assegni bancari e circolari al portatore , cambiali, titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti, certificati e polizze di pegno al portatore), il possessore può chiedere l’ammortamento del titolo, cioè che il titolo sia dichiarato inefficace verso i terzi e che sia autorizzato il pagamento, oppure, ottenerne un duplicato.

E' necessario che il possessore denunci lo smarrimento, distruzione o sottrazione al trattario o all’istituto bancario emittente o alla società emittente con raccomandata o altro mezzo idoneo che documento la ricezione dell’atto da parte del destinatario (l'ammortamento dell'assegno bancario può essere richiesto solo dal beneficiario dell'assegno; l'ammortamento dell'assegno circolare può essere richiesto sia dal beneficiario che dall'istituto emittente).

E’ necessario inoltre denunciare lo smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo all’autorità di polizia (Polizia, Carabinieri, ecc.). Per gli assegni bancari emessi con la clausola "non trasferibile" non è previsto l'ammortamento.
COME

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un titolo di credito ( assegni bancari e circolari al portatore, cambiali, titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti, certificati e polizze di pegno al portatore), il possessore può chiedere l’ammortamento del titolo, cioè che il titolo sia dichiarato inefficace verso i terzi e che sia autorizzato il pagamento, oppure, ottenerne un duplicato.

E' necessario che il possessore denunci lo smarrimento, distruzione o sottrazione al trattario o all’istituto bancario emittente o alla società emittente con raccomandata o altro mezzo idoneo che documento la ricezione dell’atto da parte del destinatario (l'ammortamento dell'assegno bancario può essere richiesto solo dal beneficiario dell'assegno; l'ammortamento dell'assegno circolare può essere richiesto sia dal beneficiario che dall'istituto emittente).

E’ necessario inoltre denunciare lo smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo all’autorità di polizia (Polizia, Carabinieri, ecc.). Per gli assegni bancari emessi con la clausola "non trasferibile" non è previsto l'ammortamento.

La richiesta di ammortamento del titolo si inoltra con istanza al Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile ovvero del luogo in cui vi sia uno stabilimento dell'istituto che ha emesso l'assegno circolare; o ancora del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio. L’istanza deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.

Il Presidente del Tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l’ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (nei casi previsti purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore).

Per importi inferiori a € 22.000.000 il Presidente del Tribunale dispone, in luogo della pubblicazione sulla G.U., l’affissione in banca. Per i certificati azionari, cambiali, assegni, polizze di carico è sempre necessaria la pubblicazione sulla G.U. (e la notifica alla società emittente).

Per i vaglia postali occorre distinguere:

  • vaglia postale trasferibile smarrito, sottratto o distrutto dopo la consegna al beneficiario: in tal caso il beneficiario stesso può farne denunzia alle autorità competenti, trasmettere a Poste Italiane copia della denuncia stessa per l’apposizione del blocco pagamento, e richiedere alle Autorità competenti, la procedura di ammortamento di cui all’art. 86, commi da 2 a 5 della legge assegni. (equiparabile ad assegno circolare);
  • vaglia postale emesso con la clausola di non trasferibilità od altra equipollente, smarrito, sottratto o distrutto dopo la consegna al beneficiario: in tal caso non si avvia una procedura di ammortamento, ma più semplicemente il beneficiario ha il diritto di ottenere, presso un qualsiasi Ufficio Postale, dopo venti giorni dalla denunzia alle Autorità competenti (sempre che il vaglia non risulti già incassato), il pagamento del vaglia postale presentando una copia della denuncia.

Qualora, per causa imputabile a Poste Italiane, lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione del vaglia postale avvenga prima della consegna al beneficiario l’importo del vaglia e le relative commissioni sono rimborsati al mittente.

Il detentore del titolo dichiarato smarrito può proporre opposizione contro l’autorizzazione di cui sopra davanti al Tribunale del luogo di pagamento - art.90 R.D. n. 1969/1933 (in tal caso deve provvedere a notificare con citazione l’opposizione al ricorrente ed al trattario, depositando il titolo in cancelleria insieme all’atto di opposizione).

L’opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la Cancelleria del Tribunale. Se l’opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l’ammortamento.

Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza. Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

Ottenuto l’ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato della Cancelleria del Tribunale comprovante l’assenza di opposizione, l’interessato può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.

Al ricorso per ammortamento al Presidente del Tribunale occorre allegare:

  • originale della denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo all’autorità giudiziaria (Polizia, Carabinieri, ecc.);
  • originale della denuncia alla banca, o copia della lettera di denuncia alla società per i titoli azionari, o della comunicazione al trattario per le cambiali, se prevista.

Il deposito dell’istanza richiede il pagamento di una marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettizzati di notifica e il versamento del contributo unificato nella misura di € 98,00.

Il contributo unificato può essere pagato presso le tabaccherie. Si può anche versare presso le succursali di Poste Italiane o Istituti di credito utilizzando il modello F23.

Successivamente:  

  • costi di copia del decreto (come da tabella relativa ai diritti di copia).
  • costi per la pubblicazione del decreto sulla G.U.
  • costi delle notifiche; - costi per il certificato di non interposta opposizione (da richiedere al Ruolo Generale):  

            -  2 marche da € 16,00

            -  1 marca da € 3,84 per diritti di cancelleria

(si veda modulistica di riferimento)