Atti conservativi del patrimonio nei confronti di incapaci di fatto (per infermità di mente o minore età)

Atti conservativi del patrimonio nei confronti di incapaci di fatto (per infermità di mente o minore età)
DOVE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Tutele - piano 2° stanza n. 14 

Tel. 0131 284212  
Fax 0131 284275 
e-mail: [email protected]

orario per il pubblico : dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
per informazioni telefoniche dalle ore 12.00 alle ore 13.00
COS'E' Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al Giudice Tutelare dare,- sia d`ufficio, sia su richiesta del Pubblico Ministero, di un parente o di un affine,- i provvedimenti urgenti che possono essere necessari per le cure o per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio di un incapace naturale (per infermità di mente o minore età). Sempre più frequentemente, nella realtà odierna viene richiesto l’intervento giudiziario ed in particolare del Giudice Tutelare per fronteggiare urgenti necessità di persone minori o di persone né interdette né interdicende, però con situazioni patologiche diverse ed esigenze particolari. In questi casi, per il disposto degli artt. 35 della L. n. 180/1978 e 361 del c.c., si attribuisce al G.T. il compito di adottare i provvedimenti urgenti ,necessari alla conservazione del patrimonio delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio e di dare anche d’ufficio i provvedimenti urgenti prima che il tutore od il protutore abbiano assunto le funzioni. Questo tipo di intervento è fatto in assoluto adempimento dei sostanziali compiti di protezione dei soggetti più deboli attribuiti dalla legge al G.T.
COME L’istanza al Giudice Tutelare si presenta in carta semplice ed è esente da contributo unificato. E’ previsto il pagamento di una marca da € 27,00 per diritti di notifica.