Atti conservativi del patrimonio nei confronti di incapaci di fatto (per infermità di mente o minore età) | |
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DOVE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Tutele - piano 2° stanza n. 14 Tel. 0131 284212 per informazioni telefoniche dalle ore 12.00 alle ore 13.00 |
COS'E' | Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al Giudice Tutelare dare,- sia d`ufficio, sia su richiesta del Pubblico Ministero, di un parente o di un affine,- i provvedimenti urgenti che possono essere necessari per le cure o per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio di un incapace naturale (per infermità di mente o minore età). Sempre più frequentemente, nella realtà odierna viene richiesto l’intervento giudiziario ed in particolare del Giudice Tutelare per fronteggiare urgenti necessità di persone minori o di persone né interdette né interdicende, però con situazioni patologiche diverse ed esigenze particolari. In questi casi, per il disposto degli artt. 35 della L. n. 180/1978 e 361 del c.c., si attribuisce al G.T. il compito di adottare i provvedimenti urgenti ,necessari alla conservazione del patrimonio delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio e di dare anche d’ufficio i provvedimenti urgenti prima che il tutore od il protutore abbiano assunto le funzioni. Questo tipo di intervento è fatto in assoluto adempimento dei sostanziali compiti di protezione dei soggetti più deboli attribuiti dalla legge al G.T. |
COME | L’istanza al Giudice Tutelare si presenta in carta semplice ed è esente da contributo unificato. E’ previsto il pagamento di una marca da € 27,00 per diritti di notifica. |