Autorizzazione al rilascio di un documento valido per l'espatrio | |
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DOVE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano 2° stanza n. 14 Tel. 0131 284212 per informazioni telefoniche dalle ore 12.00 alle ore 13.00 |
COS'E' |
E’ la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto in alcuni casi particolari. La legge 16/01/2003 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n.15 del 20/01/2003 S.O. n. 3, entrata in vigore il 4 febbraio 2003) ha stabilito come regola generale quella dell’assenso, limitando la necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare ai casi in cui l’assenso manchi. Quindi l’autorizzazione è necessaria:
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CHI | Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore. E’ competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore. Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di residenza. |
COME |
Per mezzo di domanda (VEDI MODULO), allegando:
per separati o divorziati:
L’interessato, ottenuta l’autorizzazione, deve consegnare copia conforme della stessa alla Questura, che rilascerà il passaporto. Nel caso in cui il minore risieda all’estero le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal Console (DPR 5/1/1967 n° 200 art. 34). |
COSTI | marca da bollo € 8,00 + € 27,00 oltre diritti previsti per il rilascio copia (attualmente € 11,54) |