Autorizzazione al rilascio di un documento valido per l'espatrio

Autorizzazione al rilascio di un documento valido per l'espatrio
DOVE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano 2° stanza n. 14

Tel. 0131 284212  
Fax 0131 284275 
e-mail: [email protected]

Orario per il pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
per informazioni telefoniche dalle ore 12.00 alle ore 13.00
COS'E'

E’ la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto in alcuni casi particolari. La legge 16/01/2003 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n.15 del 20/01/2003 S.O. n. 3, entrata in vigore il 4 febbraio 2003) ha stabilito come regola generale quella dell’assenso, limitando la necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare ai casi in cui l’assenso manchi.

Quindi l’autorizzazione è necessaria:

  • per il passaporto del genitore di figli minori al quale manchi l’assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale);
  • per il passaporto del minorenne, quando manchi l’assenso di entrambi i genitori (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale);
per il passaporto di persone sottoposte a potestà tutoria prive dell’assenso della persona che la esercita.
CHI Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore. E’ competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore. Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di residenza.
COME

Per mezzo di domanda (VEDI MODULO), allegando:

  • autocertificazione stato di famiglia dei minori;
  • autocertificazione di nascita con l’indicazione della paternità e della maternità;
  • copia del documento di identità dell’istante;
  • autocertificazione di residenza e/o di irreperibilità dell’altro genitore.

per separati o divorziati:

  • autocertificazione stato di famiglia dei minori;
  • copia autentica, verbale e decreto di omologa o sentenza si separazione/divorzio;
  • copia del documento di identità dell’istante;
  • autocertificazione di residenza e/o di irreperibilità dell’altro genitore.

L’interessato, ottenuta l’autorizzazione, deve consegnare copia conforme della stessa alla Questura, che rilascerà il passaporto.

Nel caso in cui il minore risieda all’estero le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal Console (DPR 5/1/1967 n° 200 art. 34).
COSTI marca da bollo € 8,00 + € 27,00 oltre diritti previsti per il rilascio copia (attualmente € 11,54)