Dichiarazione di assenza | |
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DOVE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano 2° stanza n. 14 Tel. 0131 284212 per informazioni telefoniche dalle ore 12.00 alle ore 13.00 |
COS'E' | Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza (art. 43 c.c.) e non se ne hanno più notizie, il Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del Pubblico Ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (art. 721 c.p.c.). Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il Tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare. Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono presentare ricorso al Tribunale competente ai sensi dell’articolo precedente, affinché ne sia dichiarata l’assenza (art. 722 e segg. c.p.c.). La sentenza che dichiara l’assenza deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali e di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione. Deve inoltre essere annotata in margine all'atto di nascita e trascritta in margine all'atto di matrimonio. Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, il Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del Pubblico Ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi (art. 479 c.p.c.) possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di essere ammessi all’esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall’adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall’art. 434 c.c. Per ottenere l’immissione nel possesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea delle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado di darla il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l’assente. Il coniuge dell’assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal Tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente. Se durante il possesso temporaneo l’assente ritorna o è provata l’esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l’adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell’art. 48 c.c. I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora (art. 1219 c.c.) continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli artt. 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell’art. 54 restano irrevocabili. Se l’assenza è stata volontaria e non è giustificata, l’assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell’art. 53. Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano i suoi eredi o legatari. Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. |
COME |
La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
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