Gratuito patrocinio nel Processo Civile | |
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COS'E' | Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi di giudizio. Se la parte ammessa risulta soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre l’impugnazione. |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
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CHI | Può richiedere l’ammissione in ambito civile chi è cittadino italiano o lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, gli apolidi e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche. Per essere ammessi al patrocinio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.528,41 Se l’interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, tenendo , peraltro, presente che l’importo massimo dei € 10.766,33 viene elevato di € 1.032,91 per ogni componente. |
COME E DOVE |
Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato è necessario presentare domanda presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, in base al:
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QUANTO COSTA | La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo. |
TEMPI | Entro 10 giorni da quello in cui è stata presentata o è pervenuta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, il Consiglio dell’Ordine provvede sulla domanda. |
ESITO DELLA DOMANDA | Se la domanda è accolta, l’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato predisposto dai Consigli degli Ordini degli Avvocati. Se la domanda viene respinta o dichiarata inammissibile, l’interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. |