Inabilitazione | |
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DOVE |
Cancelleria Civile Contenzioso - piano 2°, stanza n. 15 Tel. 0131 284215 - 0131 284216 - Fax 0131 284547 |
COS'E' |
L'inabilitazione può essere pronunciata dal Tribunale, in composizione collegiale, con sentenza, nei confronti dell'infermo di mente che si trovi in uno stato di incapacità non talmente grave da far luogo all'interdizione.
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CHI | I soggetti legittimati a proporre la domanda di inabilitazione sono gli stessi previsti per l'interdizione. |
COME |
Nel corso dei giudizio, il Giudice Istruttore designato dal Presidente procede all'esame dell'inabilitando, con la presenza del Pubblico Ministero e eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, recandosi al domicilio della persona incapace, se questa è impedita; sente il parere delle persone citate e può assumere, anche di sua iniziativa, ulteriori informazioni o disporre mezzi istruttori ritenuti utili ai fini del giudizio. Dopo l'esame, il giudice, se lo ritiene opportuno, può nominare un curatore provvisorio all'inabilitato. L'assistenza L'inabilitazione può essere revocata su richiesta degli stessi soggetti che possono proporla. Il Giudice Tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare. Dopo la nomina del curatore il fascicolo è trasmesso alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione. |
COSTI |
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