Interruzione di gravidanza di minori/interdette | |
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DOVE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano 2° stanza n. 14 Tel. 0131 284212 per informazioni telefoniche dalle ore 12.00 alle ore 13.00 |
COME |
La legge stabilisce, nei casi previsti, che le donne minorenni e le donne interdette debbano ricevere l'autorizzazione del tutore o del tribunale dei minori per poter effettuare una l’interruzione della gravidanza (IVG). Ma, al fine di tutelare situazioni particolarmente delicate, la legge 194 prevede che (art.12) nei primi novanta giorni, quando:
E’ competente il Giudice Tutelare della Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia. |
CHI |
La richiesta viene generalmente redatta dal consultorio o dal medico di fiducia e la donna viene autorizzata a decidere di interrompere la gravidanza solo dopo essere stata sentita dal Giudice Tutelare.
Occorre marca da € 27,00 per diritti forfettari di notifica. |