La testimonianza e la relativa richiesta di rimborso | |
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DOVE |
Per rendere la testimonianza: l’Ufficio giudiziario presso cui il testimone è stato citato. Per ottenere il rimborso delle spese di viaggio, il pagamento delle indennità e la certificazione riguardo la presenza in udienza: Cancelleria Penale Dibattimento ed Assise - piano 3° stanze nn. 17-18-19-22 Tel. 0131 284326 - 0131 284328 - 0131 284482- 0131 284482 e-mail [email protected] Cancelleria GIP-GUP- piano 3° stanza n. 28 Tel. 0131 284329 -0131 284434 Fax 0131 25394 e-mail [email protected]
Orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 |
COS'E' | Ogni persona può assistere a episodi e/o sapere cose che possono servire ad accertare se un determinato fatto sia effettivamente accaduto, con che modalità si sia svolto e chi ne sia rimasto coinvolto. |
CHI | Ogni persona chiamata a testimoniare. |
COME |
La testimonianza è un dovere civile e morale, prima ancora che giuridico, al quale non ci si può sottrarre. Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sonno rivolte. Se per gravi e giustificati motivi il testimone non possa comparire alla data per la quale è stato citato, deve comunicare tempestivamente a mezzo lettera o fax la propria impossibilità all’Ufficio indicato nell’atto di citazione a teste. In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza. L’art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio. Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice può disporne l’accompagnamento coatto tramite Polizia Giudiziaria e può condannarlo al pagamento di una somma da € 51,00 a € 516,00 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.. Il testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste. L’art. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa. I testimoni che siano lavoratori dipendenti hanno diritto ad un permesso per rendere una testimonianza per fatti non di ufficio. Dopo aver reso la testimonianza, al teste che ne faccia richiesta, è rilasciata una certificazione di comparizione. Ai testimoni sono corrisposte le indennità ed i rimborsi previsti dagli articoli 45/48 DPR 115/2002:
I testimoni ed i loro accompagnatori , per ottenere il rimborso delle spese e delle indennità, entro 100 giorni dalla testimonianza (a pena di decadenza) devono produrre alla cancelleria del giudice avanti il quale sono stati sentiti:
Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/00 la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato alla presenza del funzionario addetto all’Ufficio, ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del dichiarante, all’ufficio competente via fax o a mezzo posta, oppure tramite incaricato;
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MODULISTICA |
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà [PDF - 22 KB] Istanza per la liquidazione delle spese di viaggio ai testimoni non residenti [PDF - 66 KB] |