Nomina Giudice popolare di Corte d'Assise

Nomina Giudice popolare di Corte d'Assise
DOVE

Per essere inseriti nell’albo dei giudici popolari:

- domanda, in carta semplice, con la quale si dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge sopra richiamati da presentarsi al Sindaco del Comune di residenza.

Per ottenere le indennità previste dalla legge in caso di effettivo svolgimento della funzione:

- autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità di accredito dell’indennità da presentarsi presso:

Cancelleria Corte di Assise - piano 2° stanza n. 2

Tel. 0131 284492

Fax 0131 52298
e-mail: [email protected]

Orario: dal lunedì al venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 12.30

COS'E'

La legge italiana prevede che per tutti i processi penali celebrati in Corte d’Assise o in Corte d’Assise d’Appello il collegio giudicante sia formato da due giudici togati e sei (Corte d’Assise) o otto (Corte d’Assise d’Appello) giudici popolari.

Questi ultimi sono cittadini italiani chiamati a formare le Corti insieme ai giudici togati.

Per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello è formata una lista sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti.

I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali che vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari; la domanda va presentata entro il 31 luglio).

CHI

Nomina e requisiti:

La nomina a giudice popolare viene effettuata dal Presidente del Tribunale ed è subordinata ad alcuni requisiti necessari:

  • la cittadinanza italiana
  • l'età non inferiore ai 30 e non superiore ai i 65 anni di età;
  • il godimento dei diritti civili e politici;
  • la buona condotta morale;
  • titolo di studio: licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise) e licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello).

 

NON possono ricoprire l’incarico di Giudice Popolare:

  • i magistrati ed i funzionari in servizio all’ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate ed alla polizia;
  • i membri del culto e religiosi di ogni ordine e congregazione

Gli elenchi dei giudici popolari sono aggiornati con cadenza biennale secondo la procedura prevista dalla legge n. 287 del 10.04.1951

COME

Una volta ottenuta la nomina, questa ha la durata di 3 mesi, a meno della prosecuzione del processo.

L’ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio ed il datore di lavoro è obbligato a concedere un permesso per consentirne l’assolvimento.

Prima della comparizione o in seduta di comparizione per il giuramento, può essere chiesto l’esonero per motivi di salute, allegando alla richiesta idonea certificazione medica.

Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da € 2,58 a € 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge, ove vengano effettivamente chiamati per l’esercizio delle funzioni.

Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di € 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.

Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di € 51,65 per le prime 50 sedute e di € 56,81 per le udienze successive.

MODULISTICA Autocertificazione del giudice popolare per partecipazione alle udienze di Corte D'Assise [PDF - 255 KB]