Nomina/revoca amministratore di condominio | |
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DOVE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano 2°, stanza n. 14 Tel. 0131 284212 per informazioni telefoniche dalle ore 12.00 alle ore 13.00 |
COS'E' | E’ una procedura che serve a salvaguardare i diritti dei condomini in caso di inerzia dell’assemblea. Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un Amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'Autorità Giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L’ Amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea anche in assenza di una giusta causa. Può altresì essere revocato dall'Autorità Giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità, ovvero quando omette di dare comunicazione all’assemblea di citazioni o provvedimenti amministrativi che eccedono le sue attribuzioni. L’Art. 64 delle disposizioni d’attuazione del C.C. e transitorie precisa: Sulla revoca dell’Amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'articolo 1129 e dall'ultimo comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’Amministratore medesimo. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla Corte d'Appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione. La nomina e la revoca per qualunque causa dell’Amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro. Per quanto riguarda la figura dell’Amministratore Condominiale, ad oggi chiunque può essere nominato Amministratore Condominiale senza qualifiche professionali specifiche, garanzie assicurative o fidejussorie…ecc. |
COME E CHI |
Il ricorso per la nomina può essere presentato da uno o più condomini, se l’assemblea non ha provveduto, deve essere indirizzato al Presidente del Tribunale e depositato presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione, allegando ogni documento utile a sostegno della richiesta. Se si tratta di una nomina pura e semplice, non occorre legale; negli altri casi (se vi è anche solo implicita una revoca) occorre il legale. |