Pagamento dei CTU e Periti | |
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COS'E' | E’ la procedura per il pagamento dell’onorario e del rimborso spese ai periti ed ai CTU per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, e del rimborso spese ai CTU ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile. |
CHI | Persona che presta la propria attività professionale nell’ambito di un procedimento penale o civile. |
COME |
Procedimento penale: L’istanza deve contenere:
L’istanza di liquidazione deve essere presentata entro i cinque anni dall’inizio della consulenza per evitare la prescrizione del credito. Il Giudice, titolare del procedimento penale, decide con decreto sulla congruità della richiesta. Tale decreto deve essere notificato alle parti processuali che possono presentare opposizione nel termine di giorni venti dalla notifica. Trascorso il suddetto termine, l’istanza e il decreto devono essere trasmessi all’ufficio Spese di Giustizia affinché provveda alla richiesta della fattura, alla determinazione delle ritenute erariali, alla registrazione nel SIAMM ed alla trasmissione all’ufficio del Funzionario Delegato per l’effettivo pagamento mediante l’emissione di ordinativi secondari per il trasferimento di fondi dal conto di Tesoreria della Banca d’Italia al beneficiario. Procedimento civile: |
DOVE | Presso la Cancelleria del Giudice che ha nominato il CTU e/o il perito. |
MODULISTICA | Scelta modalità di pagamento per Ausiliario del Giudice, Avvocato, G.O.T [PDF - 104 KB] |