Pagamento del Decreto Penale di condanna | |
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DOVE |
Cancelleria Decreti Penali - piano 3°, stanza n. 27 Tel. 0131 284405 Fax 0131 254394 orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 |
COS'E' |
Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l’art. 53 L. 689/81 in relazione all’art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando euro 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di detenzione. Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero. Il condannato, nei quindici giorni dalla notifica, può provvedere al pagamento della somma. E’ possibile anche la rateizzazione del decreto penale che deve essere richiesta nello stesso termine di cui sopra. Allorchè il decreto penale sia divenuto esecutivo la rateizzazione andrà chiesta all’Ufficio di Sorveglianza. |
CHI | L’imputato che ne abbia interesse. |
COME |
E’ necessario il deposito del modulo F23 a dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Quando e dove si paga Decorsi i termini per proporre opposizione (15 giorni dalla notifica) il pagamento potrà essere effettuato a mezzo:
Utilizzando il MODELLO F23.
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MODULISTICA | Richiesta rateizzazione pena pecuniaria [PDF - 58 KB] |