E' possibile richiedere copia di qualsiasi atto, documento, provvedimento depositato presso un Ufficio giudiziario. Le copie possono essere:
Semplici: vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla Cancelleria;
Autentiche: sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia. Vengono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche;
In forma esecutiva: per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria definitivi o a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata, le copie devono essere rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta Formula esecutiva da parte del Cancelliere. Esse possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto
In materia Penale Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
CHI
Tale possibilità spetta anzitutto alle parti e ai loro difensori e, più in generale, a chiunque ne abbia interesse.
COME
Richiesta di copia
Per il rilascio di copia di un atto occorre depositare istanza e pagare per diritti di cancelleria una somma variabile in base al tipo della richiesta di rilascio (urgente - non urgente; copia conforme - copia semplice - in forma esecutiva) e al numero delle pagine che compongono l'atto.
Ricorso per spedizione di seconda copia in forma esecutiva
Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al Capo dell’Ufficio Giudiziario che ha pronunciato il provvedimento, che provvede con decreto