Richiesta di Oblazione dopo la notifica del Decreto Penale di condanna | |
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DOVE |
Cancelleria Decreti Penali - piano 3° stanza n. 15/d Tel. 0131 284405 Orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 |
COS'E' |
L’oblazione è un istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa. In sintesi l’illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge. L’oblazione processuale è ammissibile solo ed esclusivamente per illeciti di lieve gravità, in particolare:
Negli stessi termini per proporre opposizione (15 giorni dalla data di notifica del decreto penale), l’imputato può richiedere al Giudice di esser ammesso all’oblazione se ricorrono i presupposti di legge di cui sopra. |
CHI | L'imputato. |
COME |
Con l’ordinanza di ammissione all’oblazione, il Giudice fissa la somma da versare e ne fa dare notizia al richiedente. Quest’ultimo ritira in cancelleria la "distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente: i dati del procedimento, la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione, le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa, le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate). Il versamento deve essere effettuato utilizzando il predetto modello fiscale F23 presso uno dei seguenti sportelli:
Una volta eseguito il versamento l’interessato deve depositare in cancelleria una delle copie del modello F23 con la data di accettazione ed il timbro dell’istituto bancario/ufficio presso il quale è stato eseguito il pagamento. Il codice tributo relativo alla compilazione dell’F23 è: 741T (Ammenda); 773T (Spese processuali). Il Giudice, avuta prova certa del pagamento, emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione il reato. |