Separazione Giudiziale | |
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UFFICI INTERESSATI | TRIBUNALE – Ruolo Generale Civile Contenzioso |
INFORMAZIONI GENERALI | La separazione giudiziale si instaura con un ricorso che uno dei coniugi presenta al Tribunale competente tramite un legale di sua fiducia, la cui assistenza è indispensabile. A prescindere dalla volontà di separarsi dell'altro, uno o entrambi i coniugi possono sempre chiedere al Tribunale di pronunciare la separazione personale (v. art. 150 c.c.), quando accadono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione dei figli. La separazione giudiziale è un procedimento contenzioso che si conclude con sentenza a seguito dello svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione comprendente due fasi distinte: una definita "presidenziale", ed un'altra "contenziosa" innanzi al Giudice designato (Giudice istruttore e Collegio). Prima di procedere, il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé e tenta di riconciliare le parti sentendole prima separatamente e poi congiuntamente. In caso positivo viene compilato il verbale di conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il Presidente rimette la causa al Giudice Istruttore dopo aver adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti che eventualmente reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, cioè quei provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, all'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri. Il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli per consentirgli di continuare a vivere nella casa in cui sono cresciuti. Qualora sopravvengano giustificati motivi il Giudice, su istanza di parte, può disporre in ogni momento la revoca o la modifica dei provvedimenti presi in precedenza. |
A CHI RIVOLGERSI |
Presso Palazzo di Giustizia – Tribunale – Cancelleria Gestione Procedimenti in materia di famiglia Piano 2 – stanza 5 – tel. 0131/284451 Orario : da lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 |
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
Al ricorso vanno allegati i seguenti documenti (da richiedersi “uso divorzio”) in carta semplice:
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