Il Ministero della Giustizia, dando attuazione al d.l. n. 69/2013, "Decreto del Fare", offre un'occasione formativa del tutto nuova ai giovani laureati in Giurisprudenza che, selezionati in base al merito, hanno la possibilità di fare domanda per svolgere uno stage di 18 mesi presso Tribunali, Corti di appello, Tribunali di sorveglianza e Tribunali dei minorenni.
Si tratta di una opportunità formativa importante poiché consente di vedere di persona come lavorano giudici e avvocati e di capire direttamente come si applicano ai casi concreti le leggi studiate all'Università. I giovani ammessi allo stage conseguono non solo un vantaggio competitivo dato dalla conoscenza diretta delle complesse attività del giudicare e difendere, ma anche un titolo di preferenza in tutti i concorsi pubblici.
Nota bene: Le domande devono essere presentate presso la Segreteria della Presidenza del Tribunale di Alessandria
L'articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribunali, delle Corti d'appello, dei Tribunali di sorveglianza e dei Tribunali per i minorenni, nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato
Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente dell'Ufficio Giudiziario in cui si intende svolgere lo stage formativo, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del D.L. 69/2013. In alternativa, la sussistenza dei requisiti anzidetti può essere anche attestata in una autocertificazione. Nella domanda si può indicare la preferenza per la materia o il settore che sarà valutata in base alle esigenze dell'ufficio. Per gli organi di giustizia amministrativa, la preferenza va espressa con riferimento a una o più sezioni in cui sono trattate determinate materie. I magistrati formatori
I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero è designato dal Capo dell'Ufficio. Soltanto negli ultimi sei mesi del tirocinio il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage, per garantire continuità nell'attività di assistenza. Il magistrato formatore coordina e controlla l'attività svolta dai tirocinanti. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per l'attività svolta in relazione allo stage formativo. Essa è considerata ai fini della valutazione della professionalità e del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell'ufficio giudiziario.
I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie. Il Ministero della giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l'accesso ai sistemi informatici ministeriali. Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli). I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.
Gli ammessi allo stage hanno l'obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione. I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio. Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali. Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.
L'esito positivo del tirocinio:
Modulo | File |
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Domanda di ammissione alla formazione teorica-pratica presso gli uffici giudiziari |