Tutore | |
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DOVE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano 2°, stanza n. 14 Tel. 0131 284212 |
COS'E' | La tutela è uno strumento per proteggere le persone incapaci di provvedere ai propri interessi, ossia i minorenni e gli interdetti. |
COME |
La procedura si apre con la nomina, da parte del Tribunale (secondo i casi: giudice istruttore e Giudice Tutelare), di un Tutore, al quale è attribuita la cura della persona, la rappresentanza dell'incapace nonché il potere di amministrarne i beni.
Il Tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Il Tutore deve:
Per il compimento di alcuni atti è necessario che il Tutore sia autorizzato dal Giudice Tutelare.
Per quanto riguarda, in particolare, i capitali del tutelato, il Tutore deve investire il denaro, di regola, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi postali o bancari, in mutui ipotecari o obbligazioni emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, oppure nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato. Tuttavia, il giudice, sentito il Tutore e il proTutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.
Qualora nel patrimonio dell'incapace vi siano titoli al portatore il Tutore dovrà farli convertire in nominativi. Il Tutore deve amministrare il patrimonio dell'interdetto con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde dei danni eventualmente arrecati. Prima che il Tutore assuma le funzioni, il Giudice Tutelare può dare, sia d'ufficio che su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine, i provvedimenti urgenti necessari per la conservazione del patrimonio. Il Tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni da completarsi entro trenta giorni, salvo proroga concessa dal Giudice Tutelare. Il Tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e presentare annualmente al Giudice Tutelare il rendiconto della gestione. Alla cessazione dell'incarico il Tutore deve riconsegnare i beni dell'incapace e rendere il conto della tutela al Giudice Tutelare. Il rendiconto è soggetto alla approvazione del Giudice Tutelare. Il Tutore può chiedere ed ottenere dal Giudice Tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo Tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento. Infine, il Giudice Tutelare può rimuovere dall'ufficio il Tutore che si sia reso colpevole di negligenza, abbia abusato dei suoi poteri, si sia dimostrato inadeguato ai compiti affidatigli, sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela ovvero sia divenuto insolvente. Il Giudice non può rimuovere il Tutore se non dopo averlo sentito, ma può sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela in caso di urgenza. Dopo la nomina del tutore il fascicolo è trasmesso alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione. (vedasi modulistica) |
COSTI |
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